SRL. Cass. civ., sez. II, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23550
il 21 ottobre, 2017La clausola contenuta nello statuto di una società a responsabilità a limitata che rimette ad un collegio formato da tre arbitri la decisione in merito alle controversie sorte tra la società ed i soci (arbitrato irrituale) è nulla, anche se anteriore alla riforma del diritto societario.
E difatti, ai sensi dell’art.34, secondo comma, d.lgs. n. 5/2003 la suddetta «clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina e’ richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale».
Secondo la pronuncia in oggetto, sarà nulla una clausola del seguente tenore letterale: «il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati, uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dai due arbitri nominati per primi», in quanto non garantista dell’ordine pubblico dell’imparzialità della decisione salvaguardato dall’art. 34 menzionato.
La Suprema Corte disattende così l’‘argomentazione della Corte d’Appello che aveva aderito alla tesi del “doppio binario”, secondo la quale, anche dopo la riforma del diritto societario, l’arbitrato irrituale continuava ad esistere nel diritto comune, in quanto non espressamente vietato dal legislatore.